1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista l'applicazione delle seguenti misure a sostegno della famiglia, riconosciuta ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione:
a) introduzione del «quoziente familiare», mediante l'applicazione delle aliquote vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al totale del reddito del nucleo familiare diviso per il numero dei componenti;
b) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) totale deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle tasse, delle contribuzioni e delle rette relative all'istruzione dei figli, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
d) deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle spese per assistenza e per cure sanitarie sostenute dalla famiglia per le persone conviventi nel nucleo familiare e poste a totale o a parziale carico del nucleo stesso.
1. Il minore gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a 12,7 miliardi di euro, lettera b), pari a 2,3 miliardi di euro, lettera c),